martedì 22 novembre 2011

Accesso agli atti: attentato alla libertà di informazione.

Oggi ricevo una raccomandata, strano penso io, non ne attendevo. E' una lettera del sindaco Oregio Catelan con la quale mi nega il diritto di accesso agli atti rispetto a una mia richiesta. Pensate ho osato chiedere l'elenco dei professionisti e ditte appaltatrici che negli ultimi anni anno lavorato per il nostro comune. Una richiesta insolita forse, ma doverosa considerato le relazioni fra assessore ai lavori pubblici e professionista incaricato oggetto di un post molto recente.
La questione è duplice: da un lato è politica e ne parlerò subito, dall'altro è giuridica e ne accennerò solamente riservandomi una puntuale replica dopo un'attenta disamina delle motivazioni addotte per negare il mio/nostro diritto.
La lettera che qui sotto riporto contiene un sacco di riferimenti normativi e giurisprudenziali tutti volti a sostenere che il sindaco non ha l'obbligo di esaudire la mia richiesta. In parole semplici: NON E' OBBLIGATO a darmi la lista!!! Non una sola parola per affermare invece che non si può esaudire la mia richiesta. In parole ancora più povere: il sindaco Oregio Catelan NON VUOLE rispondere, non VUOLE la trasparenza, non VUOLE collaborare lealmente. Un discorso è non essere obbligati, un altro è non fare ciò che si ha in potere di fare.
A questo punto è lecito pensare che stia nascondendo qualcosa: ma cosa? Non azzardo ipotesi, ma la curiosità cresce.

Dal punto di vista giuridico noto con tenerezza il macroscopico errore in cui è caduto il nostro sindaco probabilmente a digiuno di studi giuridici. Quasi tutte le fonti normative da cui trae le sue ragioni fanno riferimento all'accesso agli atti di tutti i cittadini. Diverso e più ampio è il diritto dei consiglieri comunali ( e provinciali) che trova la sua fonte della legge n°267/2000, (legge speciale deroga legge generale come anche la legge che viene dopo deroga la legge che viene prima, Trabucchi docet). Noto poi una certa affezione a sentenze ormai datate e fatalità in gran parte antecedenti al 2000. Non del tutto infondati invece alcuni principi limitativi del diritto di accesso agli atti, ma resta ancora da dimostrare che la mia domanda sia abnorme.
Vi allego sia la domanda che la risposta.

Senza tediarvi oltre vi anticipo la mia volontà di continuare nelle sedi opportune la mia richiesta.

Saluti, Davide.




Prot. n. 10810

Legnaro, lì 15 novembre 20 Il

Oggetto: Diniego accesso ai documenti amministrativi

Al Signor Consigliere Bianchini Davide

Via Sebastiano Perin, 15/ A, i. 8 LEGNARO

Con la presente si fa seguito alla Sua richiesta in data 4 novembre c.a., con la quale avanzava istanza al flne di ottenere informazioni in merito all'assegnazione di incarichi a professionisti e ditte esterni relativamente agli ultimi lO (dieci) anni, invocando l'art. 14, comma 2, del vigente Statuto comunale.

In merito alla richiesta di cui sopra, si rende necessario precisare che, in base alle vigenti disposizioni normative tale richiesta non potrà essere evasa per le motivazioni di seguito illustrate.

L'art. 24, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 16 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dispone che "Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni." .

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione n. 1907 del 23 dicembre 1998, ha avuto modo di esprimersi in merito nei termini seguenti: "I consiglieri comunali, pur avendo diritto di prendere visione di tutti gli atti necessari all'espletamento del loro mandato, non devono rivolgere richieste indeterminate alle rispettive amministrazioni, ma devono consentire una sia pur minima identificazione dei supporti documentali che essi intendono consultare, in conformità a quanto disposto dagli artt. 7 e 31, comma 5, della legge 142/90 e, più in generale, dalla legge 241/90, e tenuto conto anche dei principi più volte ricordati dalla Corte Costituzionale di ragionevolezza e di leale collaborazione tra organi pubblici.".

In altri termini: "Qualora il consigliere comunale azioni la richiesta di accesso ai documenti amministrativi invocando quella generale sull'accesso di cui alla legge 241 del 1990, è necessaria la titolarità di una posizione giuridicamente rilevante: infatti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della citata legge 241, il "diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia un interesse personale e concreto". Questo interesse deve essere attuale, concreto, personale e diretto." (cfr. TAR Lazio, sento n. 949 dellO. 7. 94; TAR Veneto, sent. n. 673 del 4.9.94; Cons. Stato, sez. W, sent. n. 8 dell' 11.1.94; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 158 del 7.2.95; Cons. Stato, sez. W, sent. n. 98 del 3.2.96; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1288 dell'l. 1 0.96, ed altre).

E più concretamente: "Non è giustificato, quindi, uno scopo meramente emulativo ad ottenere documenti da parte delle amministrazioni con la conseguenza che il diritto di

accesso non può esercitarsi allorché si sia in presenza di un interesse di mero fatto (cfr. TAR Lazio, sent. N. 1434 del 27.7.94; TAR Piemonte, sent. N.418 del 5.8.94; Cons. Stato, sez. V, sent. N. 78 dell'8.2.94; e, soprattutto, Cons. Stato, sez. W, sent. n. 8 dell'11.1.94).

Vale a dire che l'attività del consigliere comunale non può tradursi in iniziative di generalizzato controllo dell'intera attività dell'amministrazione, in quanto: "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazionI" (Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1351), considerando, pertanto, " ... legittimo il diniego d'accesso qualora la richiesta avanzata da consiglieri comunali sia genericamente formulata perché indirizzata a controlli generali di tutta l'attività dell'amministrazione per un determinato arco di tempo (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. IV, sento n. 980 del 5.12.95).

Appare opportuno, e di fondamentale importanza, precisare che il diritto di accesso garantito dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 si riferisce esclusivamente ai documenti amministrativi formati o detenuti dalla Pubblica Amministrazione, defInendo il «provvedimento amministrativo)) "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale" [art. 22, comma 1, letto d) della Legge 241/1990]

Come è agevolmente riscontrabile dall'esaustiva elencazione di cui sopra, gli studi, le indagini, le ricerche e le relazioni (come da Sua richiesta) non soddisfano in alcun modo i requisiti di cui all'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, di conseguenza, non possono qualifIcarsi come "documento amministrativo".

A tale riguardo, come ha potuto ben chiarire il supremo Organo di Giustizia Amministrativa, "n diritto di accesso ai documenti amministrativi non può concretarsi nell'obbligo per la pubblica amministrazione di svolgere attività amministrative, di ricerca, di indagine o di ricostruzione storica ed analitica di procedimenti, con un aggravamento dello svolgimento delle attività istituzionali." (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 438 del 6 aprile 1998 che conferma T.A.R. Milano, I sez., 26 giugno 1997 n. 1045).

È proprio per quanto sopra evidenziato che "Va respinta, in quanto rimane estranea alla fattispecie del diritto di accesso, una richiesta che si traduca in una intimazione rivolta ad ottenere informazioni e chiarimenti e non la visione e la copia di documenti amministrativi (Parere Commissione per l'Accesso P96415Q - III 98), in quanto "Gli artt. 22 e segg. L. 7 agosto 1990, n. 241, nel tutelare il diritto all'accesso agli atti amministrativi, non hanno imposto alle amministrazioni di attivare procedimenti volti all'acquisizione e all'elaborazione di dati statistici o conoscitivi ... , per cui va escluso che mediante l'accesso possa chiedersi l'elaborazione e l'esibizione di vere e proprie relazioni ... sulle modalità della relativa gestione." (C.d.S. V Sezione, n. 1314 del 14 Novembre 1997- Preso Serio, Est. Maruotti - Marino (Avv. Frascaroli) C. Comune di Milano (Avv. Surano, Garbin e Pirocchi) - (Annulla in parte, T.A.R. Milano, I Sez., 14 febbraio 1997 n.162, in T.A.R. 1977, I, 1307).

"Le norme sull' accesso, infatti, non possono dilatarsi fino al punto da imporre ad una P.A. un vero e proprio facere, che esula completamente dal concetto di accesso configurato dalla legge, consistente soltanto in un facere meramente strumentale, vale a dire in quel minimo di attività materiale che occorre per estrarre i documenti indicati dal richiedente e

Perciò, sulla base della vigente normativa e della giurisprudenza costante " ... il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)." (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471),

Contro il presente diniego è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della presente, ovvero chiedere, nello stesso termine, al Difensore Civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.



La mia domanda:

Legnaro 21 ottobre 2011

All’ufficio Lavori pubblici del comune di Legnaro e p.c.c. al sig. Sindaco
Oggetto: richiesta informazioni ex art. 14 comma 2 punto c dello Statuto comunale del comune di Legnaro

Gentile responsabile dell’ufficio lavori pubblici desidero reperire le seguenti informazioni relative all’assegnazione di incarichi a professionisti e ditte esterni:
• L’elenco dei professionisti che negli ultimi 10 anni sono stati incaricati dal suo ufficio di svolgere progettazioni per conto del nostro comune. Voglia indicare a margine l’importo, il titolo dell’opera e se l’affidamento è stato fiduciario o a seguito gara o altra procedura di assegnazione.
• L’elenco delle ditte che negli ultimi 5 anni sono state appaltatrici di lavori pubblici del nostro comune. Voglia indicare la denominazione e l’indirizzo dell’impresa, l’importo e la denominazione del lavoro effettuato.
La prego di farmi avere i dati in formato elettronico tipo Excel o in alternativa in .doc, .docx via posta elettronica all’indirizzo davidebianchini74@gmail.com . Solamente qualora non le fosse possibile la prego di farmi avere i documenti cartacei.
Sicuro della sua collaborazione le porgo i miei cordiali saluti.
Consigliere Davide Bianchini

P.S.
Secondo me ad Agrocity sta per arrivare il Giudicione. UUUUUUHHH

7 commenti:

Anonimo ha detto...

o qualche avviso di garanzia!?

Anonimo ha detto...

Egr. Consigliere Bianchini, ho avuto modo di leggere la sua richiesta e di parlare con l'ufficio Lavori Pubblici, che mi ha espresso difficoltà a reperire le informazioni da lei richieste, se non interrompendo il normale lavoro d'ufficio. Essendo l'ufficio stesso in carenza di organico per la mole di lavoro che sta svolgendo, ho concordato nel ritenere la Sua richiesta eccessiva. Ma credo che se ha bisogno di informazioni in merito ad un lavoro specifico non le potranno certo essere negate.
Eugenio Righetti.

Davide Bianchini ha detto...

Gentile assessore Righetti l'obiezione che lei muove è forse l'unica a poter essere sollevata. Fino a che punto il diritto /dovere del consigliere comunale a controllare l'operato dell'amministrazione può spingersi? Fino a che punto prevale sul diritto degli uffici a non vedersi intralciati da richieste impegnative?
Qui allora forse poteva intervenire una mediazione, una selezione dei dati in modo da soddisfare almeno in parte la mia richiesta e tutelare al contempo il buon andamento dell'ufficio. Da parte mia non ho posto limiti temporali e una scadenza anche lunga (sei mesi?)avrebbe potuto essere tranquillamente accettata.
Ma il sindaco non è stato dell'avviso e ha preferito scrivere la lettera qui riportata.
La ringrazio per essersi informato, il diritto negato è anche il suo e di tutti gli altri consiglieri. Oggi non sono interessato a questo o quel singolo dato in quanto solo un elenco completo può rispondere al quesito se è stata rispettata o meno la legge sui contratti. Solo un elenco completo può essere suscettibile di valutazioni politiche oltre che tecniche.
Per ora rimane il diniego del sindaco. Un diniego fintamente tecnico, scritto in burocratese estremo, ma molto semplice nel suo significato intimo: abbiamo qualcosa da nascondere!!!
Immagini se a richiedere l'elenco fosse stato lei, cosa ne penserebbe della risposta ricevuta?
Ancora sinceramente grazie per l'interessamento. Saluti Davide

Anonimo ha detto...

La legge 267 del 2000 è la legge che regola gli Enti Locali,: Comuni, Provincie, ecc.
L'articolo 43 tratta dei diritti dei consiglieri comunali e provinciali. Il comma due recita:
" I consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonchè dalle loro aziende o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso,utili allo espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge."
La richiesta presentata dal consigliere Bianchini rientra nei suoi diritti previsti dall'art. sopra visto. Dopotutto si tratta di notizie pubbliche in quanto soggette a delibera di GC o di CC.
Giovanni Ngrato

Anonimo ha detto...

La risposta del Sindaco avrà impegnato un funzionario del comune per un paio di giorni; con metà tempo si poteva rispondere alla richiesta di Bianchini.
Si vede che a Legnaro funziona bene l'ufficio complicazione cose semplici. Non è che servono altre assunzioni di personale.

Davide Bianchini ha detto...

Ho pensato anch'io la stessa cosa. Vuoi vedere che con tutti computer e programmi che acquistano ogni anno non sono capaci di fare un elenco di fornitori?

Anonimo ha detto...

Pubblichiamo i fatti nei giornali della provincia, chiamiamo qualche rete televisiva che le formuli qualche quesito, a questa brava gente, che mangia sotto!!!